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TARES

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TARES

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze cambia idea sulla Tares e decide che debba essere riscossa dai Comuni entro il 16.12.2013, ribaltando la posizione assunta in precedenza con la risoluzione 9/DF del 9.9.2013, che prevedeva invece la possibilità di posticipare il pagamento al 2014. Questo è quanto emerge dalla lettura della risoluzione 10/DF del 2.12.2013, con la quale si stabilisce anche che i Comuni dovranno inviare ai contribuenti il modello precompilato di pagamento del tributo, optando per il modello F24 o per il ccp. Nella recente risoluzione vengono inoltre chiarite le modalità di pagamento per i residenti all'estero.

                                                                                  LA CONFEDILIZIA

IMU

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IMU

 

Il decreto legge 133/2013 ha disposto la cancellazione della seconda rata dell'Imu 2013 per determinate categorie di immobili, tra cui l'abitazione principale e le relative pertinenze. Con riferimento ai fabbricati interessati dall'esonero (quindi anche l'abitazione principale), i contribuenti devono comunque verificare le delibere comunali per il 2013, in quanto nel caso in cui il comune abbia deciso aliquote e detrazioni diverse da quelle standard, i contribuenti sono tenuti a versare entro il 16.01.2014 il 40% della differenza tra l'imposta ottenuta applicando aliquota e detrazioni deliberate dal comune e quella risultante dall'applicazione delle misure standard.

IMU

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IMU

Per un fabbricato in corso di costruzione l’Imu da pagare è quella relativa all’area edificabile sulla quale il fabbricato viene costruito. Se il fabbricato è “finito” ma privo del certificato di abilità l’Imu è comunque dovuta. (Tar per la Calabria nella sentenza n.530 del 09/09/2013).

“Italia Oggi 02/11/2013”

                                                                                   LA CONFEDILIZIA

PRIMA CASA

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PRIMA CASA

E’ insufficiente, per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, la dichiarazione di volontà, rilasciata al momento dell’acquisto, di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti per legge.

A ciò deve seguire il trasferimento effettivo nell’appartamento. (Cassazione 09/10/2013 n. 22944).

“Italia Oggi 04/11/2013”

                                                                                       LA CONFEDILIZIA

 

OMICIDIO COLPOSO DEL PROPRIETARIO

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OMICIDIO COLPOSO DEL PROPRIETARIO

Deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, qualora l’evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto, atteso che il proprietario di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento del bene; posizione di garanzia, in virtù della quale il proprietario è tenuto a consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. Né tale responsabilità può essere esclusa in ragione della complessità tecnica degli adempimenti necessari a rendere l’impianto adeguato alle prescrizioni di settore, laddove il proprietario non possa non essere consapevole della vetustà dello stesso e della conseguente esistenza di situazioni di rischio che ne possano conseguire per i soggetti ai quali sia stata consentita l’utilizzazione del fabbricato. (Cassazione 22/07/2013 n. 31356)

CONFEDILIZIA: DAL 1° NOVEMBRE RISCALDAMENTI ACCESI ANCHE A PISA

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CONFEDILIZIA: DAL 1º NOVEMBRE

RISCALDAMENTI ACCESI ANCHE A PISA

Da venerdì, 1° novembre, potranno essere accesi gli impianti di riscaldamento anche nel nostro Comune oltre che, in generale, in tutti i Comuni situati nella zona climatica contraddistinta dalla lettera D, come da elenco presente nel sito della Confedilizia.

Lo comunica la locale Confedilizia, evidenziando come le novità apportate dalla nuova normativa (entrata in vigore nel luglio di quest’anno) abbiano confermato la previsione che le accensioni dei riscaldamenti siano scadenzate in differenti periodi a seconda della zona climatica in cui i singoli Comuni sono inseriti, mentre i Comuni non presenti in alcuna delle zone in questione sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco (per conoscere la zona climatica dei vari Comuni e per avere ogni utile informazione in merito, anche relativamente alle eccezioni, si può consultare il sito della Confedilizia, all’indirizzo www.confedilizia.it, cliccare su “varie”, “riscaldamento”).

CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI

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CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI

 

Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.

Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. (Cassazione 13.06.2012 n. 9629).

                                                           LA CONFEDILIZIA

IL CASONE RURALE NON E' DI LUSSO

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IL CASONE RURALE NON E’ DI LUSSO

 

In un’abitazione di tipo agricolo, la sola superficie, maggiore di 240 metri quadrati non è sufficiente a renderla “abitazione di lusso”; il solo riferimento alla superficie della casa, infatti non può far rientrare un immobile agricolo tra quelli di lusso. Sono le conclusioni raggiunte dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, che si leggono nella sentenza n.62/2/13. (Italia Oggi del 05.10.2013).

 

CAMBIA LA PERIODICITA' DEI CONTROLLI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI GLI IMPIANTI TERMICI

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CAMBIA LA PERIODICITA’ DEI CONTROLLI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI GLI IMPIANTI TERMICI.

 

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.74 DEL 16/04/2013, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE  N.149 DEL 27 GIUGNO, HA INTRODOTTO IMPORTANTI MODIFICHE IN MATERIA DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PER LA PREPARAZIONE DI ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI.

IN SINTESI:

LA PERIODICITA' DEI CONTROLLI VIENE CALCOLATA IN BASE ALLA POTENZA INSTALLATA E AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO:

-2 ANNI PER GLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTILE LIQUIDO O SOLIDO (PER POTENZA TERMICA INFERIORE A 100 KW)

-4 ANNI PER GLI IMPIANTI A GAS METANO O GPL.(PER POTENZA TERMICA INFERIORE A 100 KW)

-1 ANNO PER GLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTILE LIQUIDO O SOLIDO (PER POTENZA TERMICA SUPERIORE A 100 KW)

-2 ANNI PER GLI IMPIANTI A GAS METANO O GPL.(PER POTENZA TERMICA SUPERIORE A 100 KW)

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