CONFEDILIZIA E CONFINDUSTRIA

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Mi riferisco alla "uscita" del Presidente di Confindustria Squinzi su "La Nazione" e alla sua affermazione:"E' assolutamente più importante intervenire sulla tassazione del lavoro che sulla casa..."; è una «battaglia» di retroguardia quella di farsi la guerra fra categorie. Se si vuole la crescita bisogna partire dal concetto che essa può derivare solo da uno sforzo comune e dal riconoscimento del ruolo che ogni operatore svolge, senza strumentalizzare a proprio vantaggio un’alternativa fra lavoro e immobiliare che non esiste nel modo più assoluto, specialmente se si considera che quello dell’edilizia è il settore che muove certamente più indotto di ogni altro. La crescita richiede poi, in special modo, fiducia, come l’esperienza di Einaudi nell’ultimo dopoguerra dimostra, e l’abolizione dell’Imu è il solo provvedimento che avrebbe un effetto psicologico moltiplicatore senza pari. Al proposito, si consideri solo che la Confedilizia calcola che vi siano in Italia 700/800 mila unità immobiliari che non possono essere riattate, e restano quindi inutilizzate, per mancanza di fondi da parte della proprietà.

DICHIARAZIONE IMU

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DICHIARAZIONE IMU

Imu Seconda Chance per l’invio della dichiarazione:

Il D.L. 35/2013 “decreto pagamenti” ha stabilito che chi avesse omesso l’invio della dichiarazione Imu presso il comune in cui è situato l’immobile, può farlo entro il 30/06/2013 senza l’aggravio di sanzioni. Ricordiamo brevemente i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione:

  • Quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate;
  • Quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria);
  • Quando il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale;
  • Quando gli immobili godono di riduzioni dell’imposta

                                                                                  LA CONFEDILIZIA

MESSAGGIO CONFEDILIZIA

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GOVERNO LETTA

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PROPOSTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ON. ENRICO LETTA

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Gent.mo ON. DOTT. ENRICO LETTA

CASE INAGIBILI ESENTI DALL'IRPEF

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CASE INAGIBILI ESENTI DALL’IRPEF

I contribuenti non sono tenuti a pagare l’Irpef sui fabbricati inagibili, poiché questi immobili non sono esenti dall’Imu. I titolari di fabbricati inagibili o inabitabili, infatti, pagano l’imposta in misura ridotta. Quindi, non sono soggetti al pagamento delle imposte sui redditi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la circolare 5E/2013.

Secondo l’Agenzia, per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’articolo 13, comma 3, lett. b) del decreto “salva Italia” (201/2011), è dovuta solamente l’Imu. Per questi fabbricati l’Imu è dovuta in misura ridotta, in quanto la base imponibile è pari al 50 per cento. Dunque, non possono essere considerati esenti e, per l’effetto, “opera l’effetto di sostituzione dell’Irpef”.

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