Tu sei qui

CLASSAMENTO DELL’IMMOBILE

Categoria: 

CLASSAMENTO DELL’IMMOBILE

 

La Corte di Cassazione con sentenza in data 8 settembre 2008 con il n. 22557, sempre attuale, ha chiaramente ribadito che “l’ordinamento riconosce al possessore dell’immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, e che ove il classamento (o la modifica catastale) non risultino soddisfacenti il privato può ricorrere al giudice tributario. Questo diritto trova il suo fondamento nell’art. 53 della Costituzione, poiché i dati catastali costituiscono il punto di riferimento per tutto il sistema impositivo; e non può essere assoggettato a indicazioni o provvedimenti di carattere generale. In altre parole, deve essere riconosciuto ad ogni titolare di immobile la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene. E ovviamente, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al giudice. Il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell’edificio, della non rispondenza dell’immobile alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dall’Amministrazione. I termini di abitazione “signorile”, “civile”, “popolare” richiamano nozioni presenti nell’opinione generale a cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati…sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell’area ove l’immobile si trovi. Quindi può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste  o “popolari” divengano “civili” o signorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore.