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CERTIFICAZIONE ENERGETICA: E’ SEMPRE DOVUTA NELLE VENDITE E LOCAZIONI

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CERTIFICAZIONE ENERGETICA: E’ SEMPRE DOVUTA NELLE VENDITE E LOCAZIONI

Il  decreto 192/2005 e successivamente il Dlgs 311/2006, prevedevano l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica (ACE) ai trasferimenti a titolo oneroso e in caso di locazione di immobili,  e la conseguente nullità del contratto in mancanza del documento sopracitato, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 2002/91 CE.  Con il Dlgs 28/2011 viene fatto un passo indietro: si stabilisce che nei contratti sia sufficiente inserire una clausola con la quale l’acquirente, in caso di vendita, dà atto di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica e, per le locazioni, riduce tale obbligo solo agli immobili già precedentemente dotati di ACE.

Il recente decreto correttivo, del 28 Novembre 2012, pone fine alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dell’Italia per mancata previsione dell’obbligo effettivo di consegna dell’ACE. Viene abolita quindi la controversa autodichiarazione del proprietario e generalizzato l’obbligo di consegna dell’attestato, che quindi, dal 28 /12/2012, è sempre dovuto sia per le locazioni che per le compravendite.  Viene introdotto nuovamente anche il regime sanzionatorio di tipo amministrativo, non quindi la nullità del contratto ma una pena pecuniaria fino a 18.000 euro per le vendite e 1.800 euro per le locazioni , sanzione che colpisce il proprietario o il locatario che non fornisce l’ACE.

                                                                                              Ing. Giulia Barale

                                                                                  Consulente Tecnico Confedilizia